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Nocerina: respinto il reclamo del Fano

12 gennaio 2010 | Nessun Commento | Inserito in Notizie by Giuliano Pisciotta

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 12 Gennaio 2010 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARA NOCERINA – FANO ALMA JUVENTUS DEL 13 DICEMBRE 2009 E RECLAMO SOCIETA’ FANO ALMA JUVENTUS (Com. Uff. n. 69/DIV del 15.12.2009)

- Il Giudice Sportivo,

- letti gli atti ufficiali, il reclamo preannunciato e successivamente motivato nei termini dalla società Alma Juventus Fano, nonché le osservazioni della società Nocerina,

o s s e r v a

- che alla gara indicata in epigrafe ha partecipato nelle file della Società Nocerina il calciatore Lettieri Manuel nato il 17 marzo 1993;

- che la società Alma Juventus Fano nel citato reclamo, giudicando irregolare la posizione del predetto calciatore, in applicazione del combinato disposto degli artt. 31 e 34 delle N.O.I.F., ha richiesto a carico della Nocerina la punizione sportiva della perdita della gara medesima con il punteggio di 0-3, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 c.5 lett. c.9 del Codice di Giustizia Sportiva.

- che la società Nocerina, nelle citate osservazioni, ha contestato la tesi della ricorrente eccependo il fatto che alla data di disputa della gara in oggetto il calciatore Lettieri Manuel aveva compiuto il sedicesimo anno di età, e come tale non fosse più soggetto alla normativa prevista dal citato art. 34 N.O.I.F.;

- Preso atto di quanto innanzi argomentato, il Giudice Sportivo

r i l e v a

la necessità di una corretta interpretazione dell’art. 34 NOIF nonché alla determinazione di una “ratio legis” che permetta di individuare le finalità perseguite dal legislatore sportivo nell’emanazione della norma stessa.

 

- Risulta evidente, dalla completa lettura del citato articolo, che il legislatore sportivo ha inteso primariamente tutelare l’integrità fisica dei calciatori “giovani”, subordinandone la partecipazione a gare agonistiche organizzate dalle Leghe al compimento almeno del 15° anno di età ed a seguito di specifica autorizzazione del competente Comitato Regionale – L.N.D., a sua volta subordinata all’esibizione di articolata e dettagliata documentazione attestante l’idoneità fisica del calciatore.

- Risulta altrettanto evidente che tale idoneità fisica si ritiene comunque ottenuta al compimento del sedicesimo anno di età, in quanto l’art. 33 n. 3 delle medesime N.O.I.F. espressamente prevede la possibilità della stipula di un contratto professionistico.

- Pertanto, può ritenersi che il compimento del 16° anno di età non renda più necessaria la predetta autorizzazione, in quanto tale evento comporta la presunzione dell’avvenuto conseguimento della maturità psicofisica necessaria alla partecipazione all’attività agonistica a livello professionistico.

Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Fano Alma Juventus, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Nocerina 1 – Fano Alma Juventus 1).

- La tassa va addebitata.

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