La Commissione Disciplinare ha inflitto sei mesi di inibizione al segretario generale della Nocerina Calcio, Giuseppe Iodice, coinvolto in un illecito amministrativo risalente alla stagione 2009/10, unitamente a Piero Braglia (attuale allenatore della Juve Stabia) e a Vincenzo D’Addario; coinvolta, per responsabilità oggettiva, anche la società Taranto Calcio.
All’epoca dei fatti, a quanto si legge dal dispositivo emesso oggi dalla Disciplinare, Giuseppe Iodice era tesserato del club pugliese (sul comunicato è riportata la dicitura, alquanto “sui generis” ed inconsueta, di «sedicente Direttore Generale della Taranto Calcio»): l’accusa è quella di «aver stipulato un accordo occulto, inerente le prestazioni sportive dell’allenatore Piero Braglia, ulteriore rispetto a quello ufficialmente siglato dalle parti in data 29/07/09 e corrisposto allo stesso tecnico un compenso anticipato ed a nero di € 90.000,00 mediante tre assegni postdatati».
D’Addario e Iodice, a quanto riporta il comunicato della Disciplinare, hanno innanzitutto fornito « una ricostruzione dei fatti diversa, quanto alla natura dell’importo di € 90.000,00 versato a mezzo di assegni bancari al Braglia (il primo ha sostenuto trattarsi di titoli dati in garanzia, il secondo di integrazioni retributive)».
Secondo il dispositivo, Giuseppe Iodice, «a parte la natura delle dichiarazioni con le quali lo stesso, più o meno impropriamente, si sia definito Direttore Generale pur sottintendendo di essere Segretario Generale (termini semanticamente differenti anche in ambito calcistico ed indicativi di ruoli ben diversi), ha concorso nel compimento dell’illecito, dal quale ben poteva liberamente astenersi, sia partecipando, attivamente, alla predisposizione di un accordo in contrasto con le norme federali e, in un secondo momento, sia consegnando le somme oggetto della pattuizione, la cui portata è indicativa della grande fiducia nello stesso riposta dal traente e dal ruolo di spicco rivestito in ambito societario».
Vincenzo D’Addario, invece, s’è difeso affermando che, all’epoca della stipula del contratto “a nero” con Braglia, non rivestiva un ruolo apicale e di responsabilità nella società. La testi è stata smentita dalla Disciplinare che la seguente motivazione: «non era plausibile che un terzo estraneo ad una Società in gravissima crisi finanziaria potesse anticipare retribuzioni, surrogandosi nelle posizioni della stessa, e ancor di più costituire pro bono pacis garanzie di ingente portata in favore della stessa senza avere a sua volta garanzie, a meno che non avesse un interesse diretto nell’affare e le trattative per l’acquisizione non fossero più che a buon punto, tanto è vero che il deferito, a distanza di neanche due mesi, ne è entrato a far parte assumendone formalmente ruoli apicali».

